Tassa per affissione pubblica

L'imposta sulla pubblicitá é dovuta per qualsiasi diffusione di mesaggi pubblicitari effettuati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque percepibile da tali luoghi.

 

L'imposta sulla pubblicitá é dovuta per ogni pubblicitá con una misura piú di 5,5 m².

Sono considerati mezzi pubblicitari:

  • targhe
  • insegnie
  • cartelloni
  • manifesti
  • striscioni
  • panelli luminosi
  • pubblicitá effettuata con veicoli ecc.

La domanda scritta é da presentare all'ufficio tecnico. 

Competente

ITA